giovedì 16 febbraio 2017

#Retrofit prima modifica al decreto per recepire le osservazioni dal mercato

Buonasera a tutti.

Dopo la pubblicazione del Decreto Retrofit Elettrico, dopo la pubblicazione della prima circolare attuativa arriva la prima modifica tecnica (Decreto 1 febbraio 2017 - Gazzetta ufficiale n°34/2017) del testo del decreto per recepire i primi feedback del mercato.

Illustro brevemente le modifiche effettuate sul decreto che prevalentemente riguardano l'allegato C:

1. Requisiti Generali
1.1 I sistemi di riqualificazione elettrica devono essere conformi alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo (Direttive e regolamenti CE/UE ed UN) e per la circolazione stradale (Codice della Strada);
1.2 I sistemi di cui al punto precedente devono salvaguardare l'originaria conformita' alle pertinenti prescrizioni tecniche dei veicoli sui quali sono installati.
1.3 La potenza del motopropulsore elettrico, nel caso in cui si proceda a variazioni della catena cinematica, quali ad esempio albero di trasmissione, coppia conica, rapporto di cambio, deve essere compresa nell'intervallo chiuso [65/100, 100/100] della potenza massima del motore originale endotermico e la coppia massima non deve essere maggiore di quella del motore originario. Qualora, invece, la catena cinematica rimane immutata l'intervallo chiuso [65/100, 100/100] deve essere riferito al solo valore di coppia.
 

La modifica introduce un principio per il quale se la catena cinematica non viene modificata il range dell'intervallo chiuso si riferisce solamente alla coppia. Questo perché il motore elettrico è diverso da quello endotermico nell'erogazione della coppia e quindi con potenze minori si riesce ad ottenere una erogazione di coppia sufficiente. Questo è dovuto alla natura del motore. 

2. Prove
La verifica di idoneita' di un sistema di riqualificazione elettrica e' effettuata attraverso le prove di seguito descritte:
a) conformita' al Regolamento UN 10.04 "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilita' elettromagnetica" e successivi emendamenti;
b) conformita' al Regolamento UN 100.01 "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti;
c) conformita' al Regolamento UN 101.01 (solo categorie M1 e N1) "disposizioni uniformi relative all'omologazione, fra l'altro, di veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica e successivi emendamenti;
d) conformita', ove applicabile, alla direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
e) omologazione del propulsore elettrico in conformita' al Regolamento UN 85.00 "disposizioni uniformi relative, fra l'altro, all'omologazione dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici;
f) in funzione delle modifiche introdotte rispetto al veicolo di base, conformita' - per le parti modificate - delle seguenti prescrizioni con riferimento alla medesima norma applicata al veicolo di base:
f1) comportamento del dispositivo di guida (sforzo massimo): direttiva 70/311/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 79)
f2) frenatura: direttiva 71/320/CEE e successive modifiche, oppure Regolamento UN 13 o 13H se il veicolo e' dotato di freni a rigenerazione elettrica;
f3) finiture interne (solo M1): direttiva 74/60/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 21);f4) tachimetro: direttiva 75/443/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 39);f5) identificazione dei comandi: direttiva 78/316/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 121);
f6) sbrinamento/disappannamento (solo M1): direttiva 78/317/CEE (Regolamento UE 661/2009*672/2010);
f7) sistemi di riscaldamento: direttiva 2001/56/CE e successive modifiche (Regolamento UN 122);
f8) masse e dimensioni (M1): direttiva 92/21/CEE e successive modifiche; masse e dimensioni (N1-M2-M3): direttiva 97/27/CE e successive modifiche masse e dimensioni (M-N) Regolamento UE 661/2009*1230/2012;
f9) dispositivi di limitazione della velocita' (solo M2 e M3): direttiva 92/24/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 89)
f10) infiammabilita' (solo M3): direttiva 95/28/CE (Regolamento UN 118); f11) caratteristiche degli autobus (solo M2 e M3): direttiva 2001/85/CE e successive modifiche (Regolamento UN 107);
f12) urto frontale (solo M1 con massa < 2,5t): direttiva 96/79/CE e successive modifiche (Regolamento UN 94);
f13) urto laterale (solo M1 e N1 in cui il "punto di riferimento del sedile - punto R" - del sedile piu' basso sia situato a meno di 700 mm sopra il livello del suolo): direttiva 96/27/CE e successive modifiche (Regolamento UNECE 95);
f14) Installazione ed allineamento dei dispositivi di illuminazione: direttiva 76/756/CEE (Regolamento UN 48);
f15) verifiche e prove specifiche, per i casi indicati all'art. 4, comma 3, del Decreto, in funzione delle modifiche introdotte.
Per le prescrizioni di cui ai precedenti punti f12) e f13), il veicolo si ritiene conforme qualora la sistemazione del propulsore elettrico e organi connessi non modifica in modo sostanziale l'assetto del veicolo per quanto riguarda la distribuzione delle masse sugli assi che devono rientrare, a tale fine, entro un +/- 20% rispetto a quella del veicolo originario per ogni asse mentre la massa complessiva non deve essere superiore di oltre l'8%. Qualora le prescrizioni di cui ai punti da f1) a f14) siano riferite, per il veicolo di base, ai corrispettivi Regolamenti UN, anche il veicolo munito del sistema di riqualificazione elettrica deve essere sottoposto alle medesime prescrizioni. Le prove sono effettuate su di un veicolo completo, immatricolato in Italia, rappresentativo della famiglia di veicoli come individuato dal costruttore del sistema di riqualificazione elettrica d'intesa con il Servizio Tecnico incaricato delle prove. Il veicolo deve essere in buone condizioni, adeguato ad essere oggetto della trasformazione necessaria all'installazione del sistema di riqualificazione elettrica, come attestato dal costruttore. Per i successivi esemplari tale verifica deve essere redatta sotto la responsabilita' dell'installatore. In ogni caso, il veicolo oggetto della riqualificazione elettrica deve essere in regola con le prescrizioni di cui all'art. 80 del Nuovo codice della strada. Il veicolo base prescelto per le prove deve essere certificato secondo le prescrizioni del regolamento UNECE 10.03 "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilita' elettromagnetica" ovvero in base alla direttiva 72/245/CEE come modificata almeno dalla direttiva 2004/104/CE. Qualora il veicolo base non risulti conforme alle norme anzidette, lo stesso veicolo deve essere verificato nella sua interezza secondo il regolamento UNECE 10.04. Per i casi indicati all'art. , comma 3, del Decreto, le verifiche e prove necessarie per accertare che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario debbono essere effettuate su ogni singolo tipo di veicolo sul quale e' destinato il sistema di riqualificazione elettrica. Gli esemplari successivi devono essere stati immatricolati in base ad una delle certificazioni anzidette. 
La prima modifica è solo una correzione formale dovuto ad un errore di pubblicazione in gazzetta ufficiale già corretto con la circolare precedente. La seconda invece è più rilevante e disciplina il fatto che per quei veicoli la cui compatibilità elettromagnetica non era stata certificato dal produttore del veicolo, in quanto prodotto antecedentemente la verifica della stessa come obbligo, possa venire certificato in un secondo momento nella sua interezza.
3. Ulteriori prescrizioni Il veicolo puo' essere dotato di un dispositivo acustico per segnalare in modo continuo e adeguato la propria presenza in prossimita' di aree accessibili ad utenza pedonale. Tale dispositivo puo' disattivarsi automaticamente al raggiungimento di una velocita' pari a 20 km/h. Il veicolo deve essere munito di un dispositivo di sicurezza per la sosta. L'eventuale mancata attivazione di tale dispositivo deve essere segnalato tramite un meccanismo ad avviso ottico e/o acustico e/o meccanico. Il serbatoio del combustibile convenzionale (benzina o gasolio) e quelli di LPG o CNG, eventuali presenti, per l'alimentazione del motopropulsore, devono essere rimossi o resi inutilizzabili prima dell'installazione del sistema di riqualificazione elettrica. Non devono essere modificati i dispositivi di sicurezza attiva e passiva del veicolo base, obbligatori per l'omologazione. In caso contrario dovranno essere ripetute le corrispondenti prove di omologazione. 

Questa modifica invece allinea il veicolo riqualificato a quello elettrico nuovo per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza per la sosta.

Come vedete la disponibilità del Ministero su questo fronte è ampia per chi dimostra di voler concretamente portare migliorie. Come ho sempre detto applichiamo la legge prima di chiederne modifiche, con i feedback del mercato si possono modificare in meglio le norme tecniche.

Ivan Catalano

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